Nota a Cass. pen., sez. fer., 11/09/12, n. 36680.
La sentenza in esame è interessante da un punto di vista scientifico siccome i Giudici di legittimità, con tale pronuncia, hanno affrontato la tematica avente ad oggetto la seguente problematica di diritto: come e in che termini la indisponibilità dei mezzi economici può escludere la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare cagionato a danno del figlio.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ravvisato la sussistenza dell’illecito penale de quo affermando per un verso, come esso sia escluso “dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato” e rilevando, per altro verso, che “incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione” a nulla rilevando “la generica indicazione dello stato di disoccupazione”.
Sulla scorta di tali principi ermeneutici, i Giudici di “Piazza Cavour” hanno reputato infondate le doglianze difensive vista la genericità delle argomentazioni addotte (in sostanza: il fatto che le imprese che l’imputato gestiva avessero subito delle “perdite non meglio definite e che, per l'esercizio dell'attività di impresa, costui aveva dovuto sostenere costi non meglio precisati che gli avevano impedito di adempiere all'obbligazione di mantenimento”) e attesa “la ritenuta inidoneità delle denunce dei redditi a dimostrare la impossibilità del B. a far fronte agli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia minore”, “non potendosi identificare la situazione reddituale dell'imputato, quale indicata nella denuncia nei redditi, con la incapacità rilevante ai fini dell'inadempimento dell'obbligazione di cui si tratta che deve essere assoluta e non derivante da colpa dell'interessato”.
Tale approdo ermeneutico è inoltre conforme a quel consolidato indirizzo nomofilattico secondo il quale, la “semplice situazione di difficoltà economica, non è di per sé sufficiente a far venire meno l'obbligo di assistenza e contribuzione nei confronti dei figli”[1] considerato che, da un lato, in “tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la condizione di impossibilità economica dell'obbligato deve consistere in una situazione del tutto incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto”[2] e che, dall’altro lato, detta situazione deve “estendersi a tutto il periodo dell'inadempimento e di consistere in una persistente, oggettiva e incolpevole situazione di indisponibilità di introiti”[3].
Inoltre, sempre sulla scorta di questo percorso ermeneutico, incombe al soggetto obbligato, il dovere “di allegare gli elementi indicativi dell'impossibilità di adempiere”[4] i quali, a loro volta, non possono ritenersi soddisfatti “con la mera documentazione dello stato formale di disoccupato”[5] dato che le difficoltà economiche rilevano, ai fini del giudizio de quo, solo nella misura in cui esse si traducano in una “vera e propria indigenza economica”[6].
In effetti, occorre “verificare che la mancata corresponsione delle somme dovute non sia da attribuire ad uno stato di indigenza assoluta da parte dell'obbligato”[7] posto che, affinchè “l'indigenza possa rilevare nel giudizio penale - ed escludere quindi la punibilità del reo - è necessario che l'imputato non si limiti a dedurre genericamente la sua difficoltà economica, bensì ha l'onere di introdurre elementi oggettivi dai quali possa risultare che essa non fosse preordinata o colposamente determinata al fine di evitare il versamento dell'assegno mensile”[8].
Di talchè è evidente che, alla luce di tali coordinate ermeneutiche, l’ “incapacità economica dell'obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa”[9][9] dato che è suo onere, come appena esposto, dimostrare di non aver avuto “la relativa possibilità economica durante tutto il periodo cui si riferisce il contestato addebito”[10].
A tal proposito, corre l’obbligo di rilevare che i giudici, sia di merito che di legittimità, applicando tali principi ai casi sottoposti al loro scrutinio decisorio, oltre al caso in questione, hanno escluso la configurabilità dell’illecito penale de quo nelle seguenti situazioni:
Tra l’altro, al di là delle problematiche di ordine economico sottese a casi di questo tipo, tale obbligo comunque non sussiste, per i figli nati fuori dal matrimonio, se non vi sia “la prova della filiazione da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale ovvero mediante altro modo consentito”[41] posto che non è sufficiente la mera dichiarazione della madre[42].
Inoltre, per dovere di completezza espositiva, si deve fare presente che la giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) ha reputato viceversa sussistente l’ipotesi delittuosa in argomento nelle seguenti circostanze:
Inoltre, le condizioni appena illustrate integrano il reato de quo solo nella misura in cui i figli versino in uno stato di bisogno.
Sul significato da conferire a tale dato costitutivo, si registrano due diversi orientamenti ermeneutici e precisamente, secondo una parte della ermeneutica, tale “stato” è “in re ipsa”[101] poiché il minore “non è in grado di procurarsi un proprio reddito”[102]; secondo un altro indirizzo interpretativo, invece, “è necessario l'accertamento, da parte del giudice penale, dell'effettivo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza”[103] nel senso che l’organo giudicante, anche avvalendosi di fatti presuntivi quale, ad esempio, la concessione a favore del soggetto passivo del reato “del beneficio del reddito minimo di inserimento da parte del comune di residenza”[104] ovvero il pagamento da parte dell’imputato degli “assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall'ex coniuge”[105] “non può esimersi dall'accertare - tra l'altro - la sussistenza di un vero e proprio stato di bisogno in capo all'avente diritto”[106].
Al di là di quale delle due opzione interpretative si voglia aderire (irrilevante ai fini del tema in esame) va tuttavia evidenziato come la giurisprudenza di merito, nel ravvisare la sussistenza dello stato de quo, “qualora l'imputato abbia pagato gli assegni familiari solo perché costretto dalle azioni civili promosse dall'ex coniuge, in quanto, qualora quest'ultimo non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza”[107], non solo lascia chiaramente intendere come il bisogno possa ricorrere sia nei casi di assoluta povertà sia in quelli di “estrema difficoltà economica” ma, inoltre, stabilisce, come logica conseguenza, che per appurare quando questo stato sussisti si deve procedere ad una sua verifica in concreto (e non dunque in via meramente presuntiva).
Del resto, il fatto che il riferimento alla presunzione connessa allo stato minorile non sia condivisibile risulta anche alla luce di quanto affermato dagli Ermellini (sez. VI) nella decisione datata 21/11/91[108].
In effetti, in questo provvedimento, il Supremo Consesso, avendo stabilito che ai “fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza ai sensi dell'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l'obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l'accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”, ha affermato, seppur in via indiretta e mediata, che tale stato di bisogno, per considerarsi sussistente, richiede necessariamente una previa valutazione di natura giudiziale.
Per giunta, in un’altra decisione, la Cassazione ha rilevato che la “situazione di bisogno dei figli minorenni potrebbe escludersi se essi avessero un proprio patrimonio personale ovvero se, avendo raggiunto l'età di sedici anni, possono legittimamente impegnarsi in attività lavorativa e non sono disoccupati”[109] e, quindi, la presunzione connessa alla età dovrebbe cadere ogniqualvolta vi siano elementi probatori da cui inferire l’insussistenza dello stato di bisogno.
Invero, “nell'ipotesi di mancata corresponsione, da parte del coniuge obbligato, dell'assegno in quella sede stabilito, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 comma 2 n. 2 c.p., deve accertare se per effetto di tale comportamento dell'obbligato, siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari”[110].
Oltre a ciò, sempre per dovere di compiutezza argomentativa, va rilevato che tale reato sussiste solo ove il soggetto faccia venir meno i “mezzi di sussistenza” i quali, a loro volta, comprendono “non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”[111] nonché quelli “necessari ad una sana ed equilibrata vita di relazione”[112].
In conclusione, tornando al caso in analisi, la decisione in questione è sicuramente condivisibile in punto ermeneutico siccome conforme, come suesposto, ad un orientamento nomofilattico consolidato.
Tuttavia, sarebbe auspicabile conferire allo stato di disoccupazione una rilevanza probatoria di gran lunga superiore rispetto a quella sino adesso attribuita da questo indirizzo interpretativo almeno nei periodi di crisi economica acuta ove, come è noto, è assai difficile trovare un posto di lavoro.
Del resto, a conferma della bontà di tale considerazione logica (ancor prima che giuridica) milita anche il fatto che, di recente, in due decisioni e, segnatamente, la sentenza n. 6597 del 10/01/11[113] e la decisione n. 27051 del 10/05/11[114], i Giudici di legittimità, “pur non mettendo in discussione le regole di giudizio seguite dalla giurisprudenza dominate, sembrano però mostrare una (inconsueta) sensibilità per le concrete difficoltà economiche che può incontrare un genitore nell’adempiere i propri obblighi di sostentamento”[115].
Con tale tesi ovviamente non si vuole de-responsabilizzare il genitore, in ordine ai propri doveri parentali, ma più semplicemente si vuole tutelare colui che “si trovi realmente nelle condizioni di non poter adempiere i propri obblighi di sostentamento, e non abbia (per ragionevoli motivi) le capacità o le forze per riuscire a garantire ai figli adeguate risorse economiche”[116] e che, dunque, non ha nessuna intenzione di commettere il delitto previsto dall’art. 570, co. II, n. 2, c.p. .
[1]Tra le più recenti, Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 34481.
[2]Ex plurimibus, Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 21/10/10, n. 41362: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti”; Cass. pen., sez. VI, 17/11/09, n. 8688: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per escludere la responsabilità del soggetto obbligato non basta l'allegazione di difficoltà economiche, qualora difetti la prova che tali difficoltà si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell'impossibilità assoluta di adempiere l'obbligazione”.
[3]Cass. pen., sez. VI, 14/11/08, n. 58.
[4]Cass. pen., sez. IV, 14/12/10, n. 5751. In senso eguale, Corte di Appello di Palermo, sez. I, 23/03/09, n. 767: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione”.
[5]Cass. pen., sez. VI, 22/09/11, n. 35612. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 29/04/02, n. 27245: “Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570 c.p., non è escluso dalla circostanza che il reo sia disoccupato”; Cass. pen., sez. VI, 25/06/99, n. 1283: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia”; Cass. pen., sez. VI, 25/10/90, fonti: Cass. pen. 1992, 2758 (s.m.), Foro it. 1992, II,295: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la indicazione della condizione di disoccupato non esime da responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p., in quanto incombe pur sempre all'imputato - come per tutte le cause di giustificazione del reato - l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi dalla concreta impossibilità di adempiere”; Trib. Monza, 15/02/11, n. 2801: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la disagiata condizione economica dell'obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli in tenera età”; Trib. Firenze, sez. II, 18/01/08: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la semplice indicazione dello stato di disoccupazione dell'obbligato non è sufficiente a fare venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza”; Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 2, 175: “Ai fini dell'esclusione della responsabilità per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità di adempiere all'obbligazione deve essere provata in concreto, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di disoccupazione o quella di non possedere redditi propri”.
[6]Cass. pen., sez. V, 10/11/10, n. 673. In senso eguale, Trib. Napoli, 6/04/04, fonti: Riv. pen. 2005, 66: “In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità economica di adempiere deve essere provata dall'imputato e non soltanto affermata e deve tradursi in indigenza, tale da non consentire neppure un mantenimento parziale”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo; tuttavia l'impossibilità economica di adempiere deve essere concretamente provata dall'imputato e non soltanto affermata, e deve tradursi in indigenza tale da non consentire neppure un adempimento parziale”.
[7]Cass. pen., sez. VI, 23/01/97, n. 5969.
[8]Trib. Bari, sez. I, 16/02/12, n. 1244.
[9]Tra le tante, Cass. pen., sez. VI, 27/04/11, n. 22705. In senso analogo, Cass. pen., sez. VI, 21/09/01, n. 37419: “In tema violazione degli obblighi di assistenza, l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato”; Cass. pen., sez. VI, 3/03/11, n. 11696: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato”.
[10]Cass. pen., sez, VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 94.
[11]Cass. pen., sez. VI, 19/07/12, n. 33319.
[12]Trib. Bari, sez. I, 14/12/09, n. 1470.
[13]Cass. pen., sez. VI, 31/05/12, n. 25596.
[14]Trib. Nola, 12/12/05, fonti: Giur. merito 2006, 4, 1003.
[15]Argomentando a contrario: Trib. Roma, sez. IV, 29/01/10, n. 579.
[16]Argomentando a contrario: Trib. La Spezia, 10/10/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.
[17]Cass. pen., sez. VI, 19/07/11, n. 35607.
[18]Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.
[19]Cass. pen., sez. VI, 14/02/94, fonti: Cass. pen. 1995, 2915 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 116, Riv. pen. 1995, 608.
[20]Cass. pen., sez. VI, 10/01/11, n. 6597.
[21]Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34333.
[22]Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 18/11/04, fonti: Foro it. 2005, II, 198.
[23]Cass. pen., sez. VI, 3/07/07, n. 34691.
[24]Cass. pen., sez. VI, 9/10/08, n. 39986.
[25]Corte Appello Milano, sez. I, 11/02/08, fonti: Foro ambrosiano 2007, 4, 432.
[26]Cass. pen., sez. VI, 15/11/07, n. 2972. In senso eguale, Trib. Pescara, 8/01/10, fonti: PQM, 2010, 3, 79: “La mancata corresponsione dell'assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione integra la fattispecie di cui all'art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, che può essere superata laddove risulti che il minore disponga di redditi patrimoniali, sempre che non si tratti di retribuzioni derivanti da attività lavorativa o da interventi economici dell'altro coniuge, ovvero di altri congiunti che, anzi, costituiscono la prova della sussistenza dello stato di bisogno”.
[27]Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 37137.
[28]Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.
[29]Argomentando a contrario: Trib. Napoli, 30/10/02, fonti: Giur. merito 2003, 946.
[30]Trib. Genova, 1/04/02, fonti: Giur. merito 2002, 1355 (s.m.).
[31]Argomentando a contrario: Cass. pen., sez. VI, 26/11/99, n. 3893.
[32]Cass. pen., sez. VI, 16/05/97, n. 10539.
[33]Cass. pen., sez. VI, 10/05/11, n. 27051.
[34]Trib. Milano, sez. IX, 13/04/06, fonti: foro ambrosiano 2006, 1, 11.
[35]Cass. pen., sez. VI, 10/04/01, n. 27851.
[36]Trib. Milano, 27/06/00, fonti: Foro ambrosiano, 2000, 292.
[37]Cass. pen., sez. VI, 23/06/80, fonti: Cass. pen. 1983, 93.
[38]Cass. pen., sez. VI, 5/10/10, n. 36190.
[39]Cass. pen., sez. VI, 4/06/09, n. 33492.
[40]Ibidem.
[41]Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 19592.
[42]Ibidem.
[43]Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 13900.
[44]Cass. pen., sez. VI, 28/03/12, n. 15952.
[45]Cass. pen., sez. VI, 13/03/12, n. 12306.
[46]Pretura Lecce, 26/01/96, fonti: Foro it. 1997, II, 583.
[47]Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: redazione Giuffrè 2011.
[48]Cass. pen., sez. VI, 21/06/10, n. 32720.
[49]Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372.
[50]Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.
[51]Cass. pen., sez. IV, 17/11/09, n. 8688.
[52]Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.
[53]Ibidem.
[54]Cass. pen., sez. VI, 14/04/08, n. 27051.
[55]Cass. pen., sez. VI, 7/11/06, n. 42248.
[56]Cass. pen., sez. VI, 25/03/92, fonti: Cass. pen. 1994, 1225 (s.m.). Contra, Cass. pen., sez. VI, 17/11/88, fonti: Giust. pen. 1990, II,36 (s.m.): “La sentenza ecclesiastica che annulla un matrimonio, anche se delibata dalla competente corte d'appello, non fa venir meno l'obbligo di assistenza verso i figli minori, non eludibile neanche con la dimostrazione che l'altro genitore è fornito di mezzi di sussistenza derivanti da attività lavorativa”.
[57]Cass. pen., sez. VI, 13/07/05, n. 41018.
[58]Cass. pen., sez. VI, 8/07/04, n. 31137.
[59]Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.
[60]Cass. pen., sez. VI, 21/03/00, n. 4887. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 29/10/09, n. 43288: “La pronuncia della decadenza dalla potestà genitoriale non altera i doveri di assistenza del genitore decaduto, penalmente sanzionati; tale provvedimento non incide sulla responsabilità penale e, pertanto, non preclude la commissione del reato di cui all'art. 570, commi primo e secondo, c.p. e non ne fa venire meno la permanenza”.
[61]Trib. Trieste, 21/02/11, n. 222.
[62]Cass. pen., sez. VI, 7/04/80, fonti: Cass. pen. 1982, 1182 (s.m.).
[63]Trib. Lucera, 15/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.
[64]Cass. pen., sez. VI, 7/04/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1333 (s.m.).
[65]Cass. pen., sez. IV, 21/09/94, fonti: Cass. pen. 1996, 830 (s.m.), Giur. it. 1996, II, 299, Giust. pen. 1995, II, 387.
[66]Ibidem.
[67]Ibidem.
[68]Cass. pen., sez. V, 3/11/11, n. 9600.
[69]Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 1/12/03, n. 715: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno e l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori non vengono meno quando questi siano assistiti economicamente da altri”; Trib. Bari, sez. I, 30/10/07, fonti: Giurisprudenzabarese.it 2008: “Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 570, comma 2 c.p. è sufficiente che il responsabile ometta di contribuire alla corresponsione dei mezzi necessari alla sussistenza del minore (non limitati ai soli vitto ed alloggio, ma anche al soddisfacimento di tutte le altre esigenze di vita abiti, scarpe, libri eccc commisurate alle condizioni economiche della famiglia), atteso che tale onere incombe su entrambi i coniugi in ragione delle proprie disponibilità economiche e non vale certo ad escludere la sussistenza del reato il fatto che altre persone provvedano comunque a fornirli”.
[70]Corte Appello Milano, 20/04/93, fonti: Giur. merito 1993, 1330.
[71]Trib. Terni, 24/01/12, n. 48.
[72]Trib. Milano, sez. IV, 9/06/06, fonti: Foro ambrosiano 2006, 2, 175.
[73]Trib. Latina, 21/10/11, n. 105.
[74]Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5751.
[75]Corte Appello Catanzaro, sez. I, 9/12/09, n. 1058.
[76]Cass. pen., sez. VI, 27/06/11, n. 26085.
[77]Cass. pen., sez. VI, 13/02/81, fonti: Cass. pen. 1982, 1332 (s.m.).
[78]Cass. pen., sez. VI, 18/02/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,1790 (s.m.). In senso conforme: Cass. pen., sez. VI, 4/03/88 ove nella “specie era stato accertato che l'imputato si era dimesso dall'impiego di metronotte per precostituirsi una situazione di apparente disoccupazione”.
[79]Trib. Torino, sez. III, 28/03/08, fonti: Il merito 2008, 11, 65.
[80]Ibidem.
[81]Cass. pen., sez. VI, 4/02/11, n. 8912.
[82]Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.
[83]Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.
[84]Cass. pen., sez. VI, 14/12/10, n. 5752.
[85]Ibidem.
[86]Cass. pen., sez. VI, 9/04/10, n. 34336.
[87]Cass. pen., sez. VI, 11/02/10, n. 8998.
[88]Cass. pen., sez. I, 17/05/04, n. 32508.
[89]Cass. pen., sez. VI, 3/02/10, n. 14906.
[90]Cass. pen., sez. VI, 25/11/09, n. 47034.
[91]Trib. Milano, sez. II, 18/06/09, fonti: Foro ambrosiano 2009, 2, 142.
[92]Cass. pen., sez. III, 13/11/08, n. 2736.
[93]Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.
[94]Trib. Bologna, 21/04/08, n. 1303.
[95]Cass. pen., sez. VI, 26/04/07, n. 33808.
[96]Corte Appello Potenza, 11/01/01, fonti: Riv. pen. 2001, 747.
[97]Cass. pen., sez. VI, 7/05/98, n. 7806.
[98]Cass. pen., sez. VI, 29/05/95, n. 11228.
[99]Pret. Perugia, 1/06/94, fonti: Rass. giur. umbra 1994, 823.
[100]Trib. Milano, 30/04/11, fonti: Foro Ambrosiano 2001, 333.
[101]Cass. pen., sez. VI, 12/07/11, n. 34111.
[102]Corte Appello L’Aquila, 20/07/11, n. 2125.
[103]Cass. pen., sez. VI, 28/10/09, n. 42631. In senso conforme, Cass. pen., sez. VI, 28/04/88, fonti: Riv. pen. 1988, 943: “In relazione al reato di cui all'art. 570 c.p., e con riguardo alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, mediante l'omissione (o l'autoriduzione) dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile, hanno rilevanza la disponibilità di risorse economiche sufficienti da parte dell'obbligato e lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”; Trib. Napoli, 25/03/04, fonti: Giur. merito 2004, 1806 (s.m.): “Ai fini della sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 comma 2 c.p., devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell'obbligato, sia lo stato di effettivo bisogno del soggetto passivo”.
[104]Corte Appello Caltanisetta, 8/05/08, fonti: redazione Giuffrè 2009.
[105]In quanto, qualora la vittima “non avesse proceduto ad esecuzione forzata, si sarebbe protratta quella situazione di estrema difficoltà economica verificatasi a cagione della condotta del prevenuto che, non contribuendo alle necessità dei figli, li aveva privati dei mezzi di sussistenza” (Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.)).
[106]Cass. pen., sez. VI, 21/05/97, n. 6679.
[107]Trib. Milano, 3/02/03, fonti: Foro ambrosiano 2003, 310 (s.m.).
[108]Fonti: Riv. pen. 1992, 449, Giust. pen. 1992, II,362 (s.m.), Cass. pen. 1993, 327 (s.m.).
[109]Cass. pen., sez. VI, 15/2/85, fonti: Giust. pen. 1985, II,449,742 (s.m.).
[110]Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.).
[111]Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736. In senso eguale, Cass. pen., sez. VI, 13/11/08, n. 2736: “In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”; Cass. pen., sez. VI, 28/10/08, n. 4372: “Nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" richiamata dall'art. 570, comma 2, n. 2, c.p. (diversa dalla più estesa nozione civilistica di "mantenimento") debbono ritenersi compresi - nell'attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - non più e non soltanto i mezzi di sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”; Trib. Napoli, sez. III, 31/03/11, fonti: Giur. merito 2012, 1, 188: “I mezzi di sussistenza invocati nell'art. 570 c.p. si riferiscono genericamente a quanto è strettamente necessario ai bisogni elementari della vita e cioè non solo il vitto e l'alloggio, ma anche il soddisfacimento di altre esigenze primarie di vita (vestiti, scarpe, libri, istruzione, mezzi di trasporto, attività ricreative e sportive ecc), in maniera indipendente dal mantenimento disposto dal giudice in sede civile”.
[112]Trib. Genova, 12/05/02, fonti: Giur. merito 2002, 1353 (s.m.); Cass. pen., sez. VI, 31/05/89, fonti: Cass. pen. 1991, I,263 (s.m.): “la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, acqua, gas, riscaldamento, spese per l'istruzione dei figli ecc.) dei familiari di chi sia obbligato a provvedervi nel momento storico in cui il fatto avviene”.
[113]Con la quale la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: in “materia di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza (art. 570, comma 2, n. 2, c.p.) e ai fini dell’accertamento del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche, dovute all’avvenuto pignoramento presso il datore di lavoro delle retribuzioni, delle indennità di fine rapporto e di altri emolumenti a sé spettanti, nonché al concorrente (e sopravvenuto) obbligo di mantenimento di altri due figli (nella specie, il pignoramento era stato disposto in seguito all’azione esecutiva per l’integrale pagamento degli arretrati riconosciuti dalla sentenza dichiarativa della paternità; mentre l’obbligo di mantenimento nei confronti degli altri due figli legittimi era sorto in ragione dell’intervenuta separazione dalla moglie, determinata proprio dal riconoscimento di paternità del figlio nato fuori dal matrimonio)”.
[114]Con cui la Cassazione ha formulato il susseguente criterio ermeneutico: non “realizza il reato di cui all’art. 570 comma 2 n. 2 c.p., per difetto del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, il genitore sordomuto che non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento stabilito in favore della figlia minore, in quanto, titolare del solo reddito pensionistico per invalidità, si trovi in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le proprie esigenze di vita (nella specie, a fronte di un reddito pensionistico d’invalidità di circa 3150 euro l’anno, l’importo dell’assegno di mantenimento da versare in favore della figlia minore era stato determinato nella misura di 150 euro mensili)”.
[115]Francesco Parisi, “Insoliti riconoscimenti dell’impossibilità economica ad adempiere nel delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare: una Cassazione più attenta alle ragioni dei genitori in difficoltà?”, Nota a Cass., sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 6597, Pres. De Roberto, rel. Calvanese e a Cass., sez. VI, 10 maggio 2011, n. 27051; Pres. Serpico, rel. Calvanese, tratto dal sito internet diritto penale contemporaneo.
[116]Ibidem.
Antonio-di-tullio-d-elisiis
Guardialfiera (CB), via Dante Alighieri, n. 21cell. 3407812516.